AVVISO
L’articolo 110, comma 1, del T.U.L.P.S.(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)prevede, in merito all’esposizione della tabella dei giochi proibiti, che in tutte la sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i pubblici esercizi, circoli privati o altre attività autorizzate alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, sia esposta una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza.
Al fine adempiere alle previsioni di cui al suddetto art. 110, comma 1, del T.U.L.P.S. è qui scaricabile la copia vidimata dal Comune il cui originale è custodito presso i competenti uffici comunali. Gli interessati potranno adempiere all’obbligo di cui sopra stampando il documento ed affiggendolo in luogo visibile nei locali, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.