Con il Decreto legislativo recante la revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione Pubblicita’ e Trasparenza correttivo della legge
190/2012 E del Dlgs 33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, N. 124, in Materia di
Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, è stata introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici,
equivalente quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia). Questa nuova forma di
accesso prevede che chiunque può accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali
esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l´obbligo
dell´amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito
istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l´obbligo di pubblicazione e che
l´amministrazione deve quindi fornire al richiedente.
Come presentare
l’istanza
L’istanza deve essere presentata compilando l’apposita modulistica:
E´ possibile presentare
l’istanza attraverso una delle seguenti modalità:
Documentazione da
allegare:
Procedura
Il rilascio di dati o
documenti in formato elettronico o cartaceo e´ gratuito.
Il procedimento di accesso civico deve
concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione
dell´istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Nel caso in cui nell’
istanza vengono individuati soggetti contro interessati, ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, della
legge, bisogna dare comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i
contro interessati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di
accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione
della comunicazione.
Nei casi di diniego totale o parziale dell´accesso o
di mancata risposta il richiedente puo´ presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti
giorni.
L´accesso civico di cui all´articolo 5, comma 2, è rifiutato se il
diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti
a:
L´accesso di cui
all´articolo S, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati: